Assistenza pre-contrattuale e contrattuale


L’intero libro quarto del Codice Civile disciplina la materia delle obbligazioni, e del contratto. Sono disposizioni con cui il legislatore ha dettato principi generali e regole specifiche applicabili ai contratti (e ai patti contrattuali), nonché, ove compatibili, agli atti unilaterali.
I negozi tra privati e i contratti sono una materia che è stata già sviluppata ampiamente dal diritto romano, di cui si conservano eredità in tutto il mondo occidentale.
Il contratto può essere inteso come “atto” e come “rapporto”: l’atto riguarda l’incontro delle volontà dei contraenti, il rapporto riguarda le conseguenze giuridiche che derivano dall’atto. Esso ha forza di legge tra le parti.

Recita l’art. 1321 del Codice Civile: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

I requisiti essenziali del contratto sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma (quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità) (art. 1325).
Una serie di disposizioni sono dedicate dal codice alla fase che porta alla conclusione del contratto (artt. 1326 e ss.). Per conclusione del contratto deve intendersi il perfezionamento dell’accordo.

Numerosissimi sono gli articoli e i capi che disciplinano la materia dei contratti nel codice civile:

  • la condizione del contratto (artt. 1353-1361),
  • l’interpretazione del contratto (artt. 1362-1371),
  • gli effetti del contratto (artt. 1372-1386),
  • la rappresentanza (artt. 1387-1400),
  • la cessione del contratto e il contratto a favore di terzi (artt. 1406-1417),
  • la nullità del contratto (artt. 1418-1424),
  • l’annullabilità del contratto (artt. 1425-1446),
  • la risoluzione del contratto (artt. 1453-1469).

Sono poi disciplinati specificamente i cosiddetti contratti del consumatore (artt. 1469-bis e ss.), che sono i contratti stipulati su moduli precostituiti, od online, o per l’acquisto di servizi o altro offerti a condizioni standard.
Dall’art. 1470 in poi il codice civile disciplina tutti i singoli contratti di fatto in uso nel mercato. Ferma restando la libertà di realizzare una forma di accordo e contratto non espressamente prevista tra le forme tipiche, il codice prevede quasi ogni forma di contratto possibile e ne determina le regole relative.

Condividi:

Attività