Risarcimento danni da straining

Cos’è lo straining

Lo “straining” (dall’inglese “ to strain”: stringere, mettere sotto pressione) è un comportamento ostile e vessatorio, generalmente ad opera di un superiore, che provoca un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore. Può trattarsi di demansionamento, dequalificazione, isolamento, privazione degli strumenti di lavoro, e più in generale di qualunque atto lesivo della salute, della dignità e dei diritti inviolabili della persona.

La differenza tra straining e mobbing

Mentre il mobbing richiede una serie di condotte ostili sistematiche e persistenti nel corso del tempo, lo straining consiste in un’unica e singola azione a cui consegue, per la vittima, una situazione di stress forzato sul posto di lavoro. Anche in questa ipotesi, si tratta della violazione delle tutele che discendono dall’art. 2087 cod. civ., di cui il datore di lavoro è responsabile, ogniqualvolta per un suo comportamento volontario o colposo, un’inadempimento di obblighi di legge o contrattuali, o il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede, ne consegua un evento dannoso per il lavoratore.

Risarcimento dei danni

Quando si è vittima anche di una sola azione ostile e vessatoria sul posto di lavoro, è possibile chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Come per le ipotesi di mobbing, lo studio legale offre tutta la propria esperienza e formazione per conseguire la migliore tutela delle vittime.