La Turchia e il Diritto Europeo


La Turchia è uno dei primi paesi a fare domanda di adesione alla (allora) Comunità Economica Europea. La richiesta della Turchia risale, infatti, al 31 Luglio 1959.
La risposta della CEE alla domanda di adesione fu la proposta di stabilire un’associazione fino a quando le circostanze e le condizioni della Turchia avessero permesso la piena adesione. I negoziati seguiti a questo sfociano nella firma dell’Accordo che crea una Associazione tra la Repubblica di Turchia e la Comunità Economica Europea (detto “Accordo di Ankara”), il 12 Settembre 1963, che entra in vigore il 1 Gennaio 1964.
L’Accordo di Ankara contiene numerose disposizioni volte alla liberalizzazione della circolazione dei beni e dei servizi tra le parti, nonché disposizioni in favore della libera circolazione dei lavoratori.

L’Accordo di Ankara costituisce tuttora la base legale dell’Associazione tra la Turchia e l’Unione Europea.
Con l’Accordo di Ankara vengono creati organismi composti da entrambe le parti che nel tempo hanno prodotto decisioni e normative che hanno talora influenzato il diritto comunitario, in particolare in relazione alla libera circolazione dei cittadini turchi nello spazio comunitario europeo.

Questo ha determinato un’interessante giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in materia.

Il 13 Novembre del 1970 è firmato il Protocollo Addizionale, che stabiliva nei dettagli i passaggi per la realizzazione dell’unione doganale (che però non si è realizzata completamente secondo quel programma).
Il 14 Aprile 1987 la Turchia presenta la sua richiesta di piena adesione alla Comunità Europea, basata sull’articolo 237 del Trattato di Roma. La richiesta non trova però consenso unanime nella Comunità, e viene di fatto reindirizzata verso un nuovo tipo di accordi tra le parti, che sfoceranno nella Decisione 1/95 del Consiglio di Associazione Turchia-CE relativa all’Unione Doganale.
Nell’Ottobre 2005 infine l’Unione Europea ha deciso di aprire i negoziati di adesione per l’ammissione della Turchia. Inizia un periodo di ricezione del diritto comunitario da parte della Turchia e di negoziati per l’ingresso nell’Unione Europea.

Diritto e Giurisprudenza Applicabili

In tutto il periodo che va dall’Accordo di Ankara ad oggi si sono consolidate diverse normative nei rapporti tra la Turchia e la CEE/CE/UE. Si tratta in particolare dei diritti dei lavoratori turchi nello spazio comunitario e dei diritti fondamentali dei cittadini provenienti dalla Turchia in Europa. Sono diritti stabiliti dall’Accordo di Ankara (vincolante per le Parti in quanto Accordo stipulato dalla Comunità Europea) e dalle Decisioni del Consiglio di Associazione, che sono state in alcuni casi ritenute direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico degli stati membri da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in diverse sentenze.

I Diritti fondamentali dei lavoratori sono stabiliti nell’articolo 12dell’Accordo di Ankara, relativo alla attuazione della fase transitoria, ove è statuito che “Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità” (attualmente artt. 39, 40 e 41) “per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori”.

Successivamente il Protocollo Addizionale del 1970 riprende e amplia quanto affermato nell’Accordo di Ankara, stabilendo che: “La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia sarà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all’articolo 12 dell’Accordo di Associazione tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall’entrata in vigore di detto Accordo” e che “Il consiglio di Associazione stabilirà le modalità all’uopo necessarie
Inoltre l’art. 37 del Protocollo Addizionale all’Accordo di Ankara, delineava uno specifico compito per il Consiglio di Associazione: “Nell’attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, il consiglio di Associazione potrà esaminare tutti i problemi connessi con la mobilità geografica e professionale dei lavoratori di nazionalità turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno, per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro” e quindi “A tal fine il consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri”.

Le Decisioni del Consiglio di Associazione Turchia-Unione Europea hanno sancito importanti diritti per i cittadini turchi nello spazio comunitario. In particolare la Decisione 2/76 del 20 Dicembre 1976 e la Decisione 1/80 del 19 Settembre 1980, assegnano particolari diritti e agevolazioni di cui i lavoratori turchi possono godere nell’Unione Europea. In molti casi proprio appellandosi a tali Decisioni la Corte di Giustizia Europea ha emesso sentenze contro le disposizioni di autorità amministrative o giudiziarie di uno stato membro.
Molte normative in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi nonché le normative e la giurisprudenza sulla libera circolazione dei lavoratori, costituiscono una base legislativa ampia e articolata per l’esercizio e la difesa di diritti e interessi dei cittadini e delle persone giuridiche turche nella comunità europea.

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